L'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016 ha aggiunto all'elenco dei luoghi sensibili, di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, anche gli "Asili nido d'infanzia".
Quindi, dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 2016, gli asili nido d'infanzia devono essere considerati luogo sensibile.
In tale dizione rientrano le unità di offerta per la prima infanzia che mettono a disposizione il servizio di nido, micronido, centro prima infanzia e nido famiglia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 20588 dell'11 febbraio 2005 (Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di prima infanzia).
Per maggiori info sulle distanze dai luoghi sensibili:
- Slot: teniamole a distanza
- FAQ - Distanze dai luoghi sensibili