1) Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Cosa si intende per "istituti scolastici di ogni ordine e grado" quali luoghi sensibili?
Generalmente, ai fini del rilascio del titolo di studio, per istituti scolastici di ogni ordine e grado si intendono quelli rientranti nel sistema nazionale d'istruzione di cui alla legge n. 62 del 10 marzo 2000, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie sia private sia degli enti locali, nonché le istituzioni formative accreditate presso Regione Lombardia che erogano i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IFP) per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere d'istruzione e formazione. Per quanto riguarda, però, la loro individuazione quale luogo sensibile è importante che rientrino in tale tipologia anche le scuole che assolvano in modo sostanziale al diritto-dovere di istruzione e formazione, tenuto conto della ratio della l.r. n. 8 del 2013 e delle specifiche finalità di tutela della salute cui la suddetta normativa in via principale sottende.
Una scuola primaria angloamericana iscritta nel registro ufficiale delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia può considerarsi luogo sensibile?
Le scuole non paritarie sono iscritte in un elenco regionale, aggiornato ogni anno, affisso all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale che è preposto alla vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni stesse. Tali scuole non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, tuttavia, assolvimento dell'obbligo di istruzione. Dal punto di vista della normativa sulla ludopatia e considerate le specifiche finalità di tutela della salute cui la suddetta normativa in via principale sottende, tali scuole primarie rientrano nella categoria di luogo sensibile in quanto assolvono in modo sostanziale al diritto-dovere di istruzione e formazione.
Una scuola privata che offre esclusivamente corsi di inglese può considerarsi istituto scolastico ai fini dell'applicazione della normativa sui luoghi sensibili?
No, in quanto tale tipologia di scuola non rientra nel sistema scolastico ove si assolve il diritto-dovere di istruzione e formazione.
Le scuole d'infanzia (materne) devono considerarsi luoghi sensibili?
Sì. La delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014, ed in particolare gli artt. 2, lett. a), e 4 dell'Allegato A) ha previsto che non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dagli "istituti scolastici di ogni ordine e grado". Considerata la ripartizione impressa al sistema dell'istruzione dalla vigente normativa statale e regionale, devono essere ricompresi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche le scuole d'infanzia.
2) Asili nido d'Infanzia
Gli asili nido devono considerarsi luogo sensibile? Qualsiasi tipologia? Anche quelli privati?
Sì. L'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016 ha introdotto nell'elenco dei luoghi sensibili, di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, anche gli "asilo nido d'infanzia". Quindi, a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 2016, gli asili nido d'infanzia sono da considerarsi luogo sensibile. In tale dizione sono ricomprese le unità di offerta per la prima infanzia che offrono il servizio di nido, micronido, centro prima infanzia e nido famiglia di cui alla d.g.r. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di prima infanzia". Sia l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, come integrato dall'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016, sia la suddetta d.g.r. n. 20588 del 2005 non distinguono fra servizi a gestione comunale e quelli a gestione privata. Entrambe le categorie sono quindi da considerarsi luoghi sensibili.
3) Luoghi di culto
Una chiesa aperta poche volte l'anno deve considerarsi quale luogo sensibile?
Sì, la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014, ed in particolare gli artt. 2, lett. b), e 4 dell'Allegato A) ha previsto che non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dai "luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12". Tra le confessioni religiose di cui trattasi figura anche la Chiesa Cattolica (art. 70, comma 1, della succitata l.r. n. 12 del 2005), e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. La norma, tuttavia, non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali. Pertanto, anche immobili destinati al culto da parte della Chiesa Cattolica ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono, comunque, considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274 del 2014.
La d.g.r. n. 1274 del 2014 in tema di distanze si applica anche a locali frequentati, seppur di rado, da una Congregazione di Testimoni di Geova?
Sì. Anche gli immobili destinati al culto dei Testimoni di Geova ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono comunque considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014, attuativa dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 2 bis, della l.r. n. 12 del 2005 (legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015. Mentre il comma 1 dell'art. 70 della citata l.r. n. 12 del 2005 si riferisce alla Chiesa Cattolica, i commi 2 e 2 bis fanno riferimento a tutte le altre confessioni religiose e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. Infine, si sottolinea che l'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014 non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali.
Una stele votiva in muratura può considerarsi quale luogo di culto?
L'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014 include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. In via generale la norma prevede soltanto che il luogo sia individuato come luogo di culto, e che pertanto sia censito come tale da parte della Chiesa Cattolica. Occorre quindi rivolgersi alla Diocesi competente per accertare se il manufatto sia censito fra i luoghi di culto ovvero sia eventualmente inserito in qualche Sezione dell'Annuario Ufficiale della Diocesi, al fine di escludere con certezza che la piccola stele non sia invece un manufatto sorto per edificazione spontanea dei fedeli, non censito fra i luoghi sacri della Chiesa Cattolica.
Un'area già individuata nel PGT come area per attrezzature religiose nella quale potranno sorgere esclusivamente edifici religiosi, in cui però non sia stato ancora costruito alcun edificio religioso, può essere considerata luogo di culto?
No. L'Allegato A), art. 2, comma 2, lett. b) della d.g.r. n. 1274 del 2014 considera i luoghi di culto ed i suoi edifici. In tale definizione non possono rientrare le semplici aree, sebbene destinate in via previsionale dallo strumento urbanistico ad attrezzature religiose. Al fine dell'applicazione della norma regionale considerata è necessario che l'opera edificatoria risulti già realizzata e sia corredata dal relativo atto abilitativo di agibilità.
I cimiteri sono luoghi sensibili?
No. I cimiteri non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014), né i medesimi rientrano nella categoria dei luoghi di culto individuati dal punto b) dell'art. 2 sopramenzionato. I luoghi cimiteriali rientrano nel demanio comunale e soggiacciono, rispetto ai luoghi di culto, ad altra normativa statale e regionale (legge n. 130 del 30 marzo 2001, d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, Capo III della l.r. n. 33 del 10 dicembre 2009, regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004). I cimiteri vengono annoverati dalla stessa legge regionale n. 12 del 2005, art. 44, comma 4, fra le opere di urbanizzazione secondaria. Si ricorda, peraltro, che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare "altri luoghi sensibili" rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti "sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".
4) Impianti sportivi
Gli impianti sportivi sono considerati luoghi sensibili. Cosa si intende per impianti sportivi?
L'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013 annovera fra i luoghi sensibili gli impianti sportivi. L'art. 2 del d.m. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, definisce "Impianto sportivo" l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive nonché l'impianto sportivo all'aperto. L'impianto sportivo comprende: lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, eventuali spazi e servizi accessori ed eventuali spazi e servizi di supporto. L'impianto sportivo può essere sia all'aperto sia al chiuso. L'art 2 del d.m. 18 marzo 1996 definisce nel dettaglio cosa si intende per zona spettatori, spazi accessori etc.
Le palestre private sono luogo sensibile?
No, le palestre, pubbliche o private, non sono considerate luoghi sensibili in quanto non rientrano nella fattispecie degli "Impianti sportivi" di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013 nonché dell'art. 2, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014. In base alla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, le palestre non rientrano negli impianti sportivi, bensì negli "Spazi per le attività del fitness".
Un centro sportivo di tiro al piattello è luogo sensibile?
Se presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 del d.m. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, rientra allora fra gli impianti sportivi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014.
5) Strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
L'edificio che ospita una cooperativa sociale per la cura di persone diversamente abili deve considerarsi quale luogo sensibile?
Sì. Tale struttura rientra nella categoria delle strutture che svolgono attività sociali e assistenziali ai sensi della l.r. n. 3 del 2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".
Una casa di riposo deve considerarsi quale luogo sensibile?
Sì. Essa coincide con la tipologia di luogo sensibile "strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale", individuate dall'art. 2, comma 2, lett. d), della d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014, entrata in vigore il 28 gennaio 2014.
Gli ambulatori medici possono essere considerati luoghi sensibili?
No. Ospedali, ambulatori medici e centri di primo soccorso non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A) della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014). Si ricorda peraltro che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare "altri luoghi sensibili" rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti "sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".
6) Strutture ricettive per categorie protette
Cosa sono le "strutture ricettive per categorie protette"? Vi può rientrare un centro di accoglienza per profughi? E un campo nomadi?
No. Il termine "categorie protette" viene mutuato dal mondo del lavoro. L'art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) elenca i soggetti che appartengono a tale categoria, ovvero gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i sordomuti nonché profughi italiani ed "equiparati" di cui all'art. 18 della medesima legge n. 68 del 1999.Per quanto concerne i profughi, tale categoria è normata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi) e principale requisito dei profughi è che si tratti di profughi italiani, così come tassativamente identificati nel Titolo I della predetta legge (profughi italiani dalla Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia etc.). Gli "equiparati" sono, invece, sostanzialmente le vedove e gli orfani di persone decedute sul lavoro per cause di servizio o di guerra, nonché le vedove e gli orfani di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In conclusione, per "strutture ricettive per categorie protette", ai fini della legge n. 8 del 2013 in tema di ludopatia, si intendono le strutture atte ad ospitare gli invalidi, i non vedenti, i sordomuti, i profughi italiani e gli "equiparati" come sopra declinati e non riguardano i centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge n. 763 del 1981 né i campi nomadi.
7) Luoghi di aggregazione giovanile
Cosa sono i "luoghi di aggregazione giovanile"?
Né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014) definiscono i "luoghi di aggregazione giovanile". Ciò in quanto spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, quei luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione da parte della gioventù, essere riconosciuti attrattori dell'aggregazione giovanile. Si evidenzia che, stante le finalità di effettiva tutela e prevenzione nei confronti dei giovani perseguite dalla l.r. n. 8 del 2013 e dalla delibera sulle distanze, possono presentare le caratteristiche sopra indicate non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l'aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani, ma pure strutture aventi finalità differenti o, addirittura, anche semplici spazi aperti. Sarebbe comunque opportuno, considerato che la valutazione di questa particolare tipologia di luogo sensibile investe valutazioni discrezionali, che i Comuni procedessero ad una generale ricognizione dei luoghi in argomento mediante atto formale, e non volta per volta in occasione della eventuale presentazione di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Ciò al fine di garantire la certezza del diritto.